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STATUTO SOCIALE

DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS

ART. 1 

COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA, RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. L’Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la sua sede centrale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 e assume la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS” (acronimo UICI).

2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’UICI utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.

3. L’UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

5. L’UICI attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

ART. 2 

SCOPI

1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS promuove e attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operativee l’edizione di periodici informativi, ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.

3. In particolare:

  1. favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base della disabilità;
  2. promuove e attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico; 
  3. promuove e attua iniziative per l’educazione e l’istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
  4. promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro;
  5. attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane;
  6. opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;
  7. promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;
  8. favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

4. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 4.12.1997, n. 460, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 3 

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS comprende quattro categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:

  1. soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;
  2. soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;
  3. soci sostenitori sono tutti i cittadini che contribuiscono economicamente all’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS o che prestano la loro opera gratuita, a vario titolo, in favore della stessa;
  4. soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi all’organizzazione e alle persone cieche e ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.

2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana residenti all’estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi. 

4. I soci effettivi e i soci tutori hanno il dovere di pagare la quota associativa, con le modalità previste dal Regolamento Generale. 

5. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle elezioni, se già iscritti, e comunque in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso in tutti i casi. 

6. Possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Vice Presidentea tutti i livelli i soci effettivi maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione. Possono, altresì, essere eletti alla carica di Consigliere a tutti i livelli i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione.

7. I soci tutori non possono ricoprire le cariche di Presidente e di Vice Presidente. 

8. Le persone vedenti maggiorenni possono essere elette nei Consigli delle Sezioni territoriali fino a un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. Vanno esclusi dal computo di 1/3 dei componenti i soci tutori.

9. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

ART. 4 

ORGANIZZAZIONE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l’ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

  1. il Congresso Nazionale;
  2. il Presidente Nazionale;
  3. il Consiglio Nazionale;
  4. la Direzione Nazionale;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
  7. il Collegio Centrale dei Sindaci.

3. Sono organi delle strutture regionali:

  1. il Presidente Regionale;
  2. il Consiglio Regionale;
  3. la Direzione Regionale;
  4. l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
  5. il Collegio Regionale dei Sindaci.

4. Sono organi delle strutture territoriali sezionali:

a) l’Assemblea della Sezione territoriale;

b) il Presidente della Sezione territoriale;

c) il Consiglio della Sezione territoriale;

d) l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;

e) il Collegio dei Sindaci della Sezione territoriale, quando previsto.

5. La struttura organizzativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS terrà conto di eventuali modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni e, a tale fine, i conseguenti adattamenti dell’organizzazione amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta dei Consigli Regionali territorialmente competenti, in base al principio dell’unitarietà associativa e secondo le prescrizioni del presente Statuto, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

6. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

7. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l’assunzione di particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispettodi quanto previsto all’art. 24, comma 6, del presente Statuto. 

8. Con esclusione della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci, che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

ART. 5 

COMPETENZE, CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è l’organo supremo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS e determina l’indirizzo della politica associativa ad ogni livello.

2. Sono di sua competenza:

  1. la discussione e l’approvazione della relazione consuntiva del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
  2. le modifiche dello Statuto Sociale;
  3. l’elezione del Presidente Nazionale;
  4. l’elezione di 24 Consiglieri Nazionali. 

3. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.

4. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura e con le modalità definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

5. Sono componenti di diritto del Congresso Nazionale il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i Presidenti Sezionali. 

6. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti l’organo. 

7. Il Congresso Nazionale elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, un minimo di sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del sistema Braille, e cinque questori, tutti vedenti. 

8. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso.

9. Il Congresso Nazionale costituisce le seguenti Commissioni:

  1. Commissione per la verifica dei poteri;
  2. Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale; 
  3. Commissione elettorale.

10. Il Congresso Nazionale può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.

ART. 6 

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

  1. convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale; 
  2. promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;
  3. dà esecuzione alle deliberazioni della Direzione e del Consiglio Nazionale;
  4. adotta deliberazioni d’urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 7 

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

  1. dal Presidente Nazionale;
  2. da ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso; 
  3. dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, su proposta del Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale:

  1. delibera la convocazione del Congresso Nazionale;
  2. elegge la Direzione Nazionale tra i ventiquattro Consiglieri eletti dal Congresso;
  3. vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza della Direzione Nazionale che dovrà essere ricostituita.
  4. elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
  5. vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente Nazionale dalla carica;
  6. elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  7. nomina due Sindaci effettivi e due supplenti su proposta del Presidente Nazionale;
  8. nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;
  9. nomina i soci onorari;
  10. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell’esercizio dell’anno seguente;
  11. approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, su proposta della Direzione Nazionale;
  12. fissa l’importo della quota sociale e ne stabilisce la ripartizione tra Presidenza Nazionale, Consiglio Regionale e Sezione Territoriale; 
  13. nomina commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale; 
  14. costituisce, su proposta del Presidente Nazionale, commissioni nazionali di lavoro, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale;
  15. delibera la costituzione e la soppressione di strutture territoriali, su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio, a norma dell’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
  16. ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Nazionale;
  17. convoca, quando lo ritiene opportuno, l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa a livello nazionale.

ART. 8 

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE 

DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale e da otto componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, tra i ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso. 

2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti con le medesime modalità previste per la prima elezione.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell’intera Direzione, che dovrà essere ricostituita.

4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

  1. elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale;
  2. attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
  3. propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
  4. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa, e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell’UICI;
  5. nomina un Istituto Cassiere;
  6. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle organizzazioni internazionali;
  7. predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
  8. propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS;
  9. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale, quando se ne determini la necessità;
  10. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
  11. esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione del patrimonio immobiliare a livello territoriale, potendo assumere ogni necessario provvedimento in merito;
  12. autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall’ambito regionale;
  13. autorizza l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell’UICI, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lett. o), dà parere vincolante sull’accettazione di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità in favore delle strutture territoriali, se non di modica entità, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale;
  14. autorizza preventivamente i Presidenti Regionali e Sezionali a promuovere o a resistere in giudizi civili, penali e amministrativi;
  15. in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile;
  16. delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale;
  17. nomina i direttori dei periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, che costituiscono il Comitato Stampa;
  18. può costituire Consigli di Amministrazione e comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell’UICI;
  19. convoca, quando lo ritiene opportuno, l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa a livello nazionale.

ART. 9 

COMPOSIZIONE, COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile, e associativa.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

3. Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

4. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni e, in caso di recidiva, la sospensione fino a cinque anni. 

5. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell’UICI, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 3 del presente Statuto.

6. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente. 

7. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

8. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci.

ART. 10 

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l’UICI abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria.

2. Le risorse finanziarie dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle rendite patrimoniali;
  3. dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
  4. da donazioni, lasciti e oblazioni;
  5. dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

4. Le risorse finanziarie regionali, sono costituite:

  1. dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
  2. dalla quota sociale nella parte di competenza;
  3. dai contributi disposti dagli Organi centrali dell’UICI;
  4. dai contributi dell’ente Regione o di altri enti;
  5. da oblazioni e contributi di privati;
  6. dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni;
  7. da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

  1. dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
  2. da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
  3. da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione;
  4. da donazioni e contributi di privati;
  5. da contributi degli Organi centrali e regionali dell’UICI;
  6. da ogni altra entrata.

6. È istituito il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio, allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento Generale.

ART. 11 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. I Collegi dei Sindaci sono: il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Sezionali, quando previsti.

2. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina del Collegio deiSindaci.

3. I componenti del Collegio Centrale sono nominati in numero di:

  • due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
  • uno dal Ministero dell’Interno;
  • uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

4. I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi Sezionali, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati rispettivamente, dalla Direzione Regionale e dal Consiglio della Sezione territoriale.

5. Ciascun Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

6. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

7. I Collegi Regionali e i Collegi Sezionali dei Sindaci:

  1. verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali;
  2. verificano con cadenza quadrimestrale i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
  3.  redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.

ART. 12 

L’ISTITUTO CASSIERE

1. L’Istituto cassiere della Sede Nazionale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.

2. I rapporti con l’Istituto cassiere sono regolati secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione finanziaria.

ART. 13 

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell’UICI è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.

2. Profilo professionale, funzioni e compiti del Segretario Generale sono definiti nel Regolamento Generale e nel Regolamento per la gestione finanziaria. 

3. Le medesime funzioni del Segretario Generale vengono svolte, nell’ambito di rispettiva competenza, dai Segretari Regionali e Sezionali compatibilmente con l’organizzazione delle strutture territoriali.

4. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.

ART. 14 

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di regione, salvo diversa disposizione.

ART. 15 

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS nel territorio regionale ed ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza il Presidente Regionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti, all’atto dell’assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

  1. convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale, dando esecuzione ai relativi deliberati;
  2. firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lettera m);
  3. promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
  4. promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. n);
  5. adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionaleda sottoporre alla ratifica della Direzione nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 16 

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di uno per ogni Sezione fino a mille soci; due per ogni Sezione fino a duemila soci; tre per ogni sezione oltre i duemila soci.

2. Il Consiglio delle Regioni in cui sussistano solo due Sezioni territoriali è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di due per ogni Sezione; la Sezione con il maggior numero di soci elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.

3. Nella Regione Valle D’Aosta e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la funzione di organi regionali e i Presidenti Sezionali sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale. 

4. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa approvate dal Congresso e dagli altri organi associativi competenti.

5. Il Consiglio Regionale inoltre:

  1. elegge il Presidente fra i propri componenti di provenienza elettiva;
  2. elegge, tra i propri componenti di provenienza elettiva, i componenti della Direzione Regionale nella misura stabilita dall’art. 17;
  3. elegge, su proposta del Presidente, il Collegio Regionale dei Sindaci;
  4. vota la sfiducia alla Direzione Regionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza della Direzione Regionale che dovrà essere ricostituita;
  5. vota la sfiducia al Presidente Regionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. L’approvazionedella mozione comporta la decadenza del Presidente Regionale dalla carica;
  6. vigila sull’applicazione nell’ambito della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;
  7. è responsabile dell’attività associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale;
  8. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
  9. propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell’ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all’assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
  10. costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale;
  11. ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Regionale;
  12. convoca, almeno una volta l’anno, l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni presenti sul territorio regionale, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

ART. 17 

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita dal Presidente Regionale e da un numero di componenti eletti dal Consiglio Regionale tra i propri membri elettivi nella seguente misura:

  • 2 componenti nelle Regioni che contano fino a quattro Sezioni;
  • 4 componenti nelle Regioni che contano più di quattro Sezioni.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall’art. 16, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti determinano la decadenza dell’intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente Regionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti la Direzione.

5. La Direzione Regionale:

  1. elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente Regionale e il Consigliere Delegato Regionale, su proposta del Presidente;
  2. attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;
  3. propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale;
  4. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura regionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
  5. nomina l’Istituto Cassiere regionale;
  6. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana deiCiechi e degliIpovedenti – ONLUS in seno a tutti gli organismi e commissioni di competenza degli Organi regionali ed indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;
  7. predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
  8. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio della Sezione territoriale, quando se ne determini la necessità;
  9. nomina i Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali;
  10. esercita il controllo amministrativo sulle Sezioni territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria;
  11. può costituire Consigli di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell’UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;
  12. autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni ed altri atti di liberalità destinati al Consiglio Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
  13. delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Regionale;
  14. in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

ART. 18 

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. La Sezione territoriale è il nucleo organizzativo territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l’attuazione delle finalità associative.

2. La sede e la estensione territoriale sono definite dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio, a eccezione delle città metropolitane e di Roma Capitale, le quali hanno la propria sede nella città stessa.

ART. 19 

L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. L’Assemblea dei soci della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile e in via straordinaria:

  1. per eleggere, in caso di vacanza, il Consiglio della Sezione e/o i Consiglieri Regionali di pertinenza;
  2. per eleggere i delegati al Congresso Nazionale straordinario;
  3. quando il Consiglio della Sezione territoriale lo ritenga necessario;
  4. quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione territoriale ne faccia richiesta scritta.

2. Le modalità di partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L’Assemblea dei soci:

  1. elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del sistema Braille;
  2. elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:

5 componenti nelle Sezioni fino a 250 soci;

7 componenti nelle Sezioni fino a 500 soci;

  1.  componenti nelle Sezioni fino a 1.500 soci;

11 componenti nelle Sezioni con oltre 1.500 soci;

  1. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
  2. elegge i delegati al Congresso Nazionale nella seguente misura:

un delegato per le sezioni fino a 400 soci;

un delegato ogni 400 soci o frazioni superiori a 200, per la quota di soci da 401 a 1.200;

un delegato ogni 600 soci o frazioni superiori a 300, per la quota eccedente i 1.200 soci, fino a 3.000 soci;

un delegato ogni 800 soci o frazione superiore a 400, per la quota eccedente3.000 soci;

  1. vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozioneproposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazionedella mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale.

ART. 20 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente Sezionale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS nell’ambito di competenza della Sezione territoriale e ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, il Presidente Sezionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti, all’atto dell’assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

  1. convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;
  2. dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;
  3. firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);
  4. promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale nella prima riunione utile;
  5. promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5 lett. n);
  6. adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio della Sezione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente della Sezione territoriale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 21 

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno e, in via straordinaria, quando:

a) il Presidente lo ritenga necessario;

b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dalla Direzione Regionale;

c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

2. Il Consiglio della Sezione territoriale:

  1. elegge tra i propri componenti il Presidente della Sezione territoriale, il Vice Presidente Sezionale e il Consigliere Delegato sezionale che, nelle Sezioni territoriali con almeno 7 Consiglieri, costituiscono l’Ufficio di Presidenza Sezionale, che collabora con il Presidente e il Consiglio della Sezione territoriale per l’espletamento delle proprie competenze con le modalità previste nel RegolamentoGenerale;
  2. vota la sfiducia al Presidente Sezionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 del Consiglio stesso. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica;
  3. vota la sfiducia al Vice Presidente e al Consigliere Delegato, su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza del Consiglio stesso. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica;
  4. è responsabile dell’attività associativa della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;
  5. predispone annualmente la relazione sull’attività svolta e la relazione programmatica;
  6. predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
  7. nomina l’Istituto Cassiere;
  8. designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell’UICI in seno agli organismi e commissioni di competenza degli Organi sezionali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nel territorio della sezione, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
  9. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
  10. delibera sull’istituzione e sulla soppressione di presidi territoriali e ne nomina il rappresentante su proposta del Presidente Sezionale; può nominare propri referenti comunali;  
  11. può costituire Consigli di Amministrazione e comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le norme di funzionamento;
  12. delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea;
  13. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa; 
  14. nomina, su proposta del Presidente, quando richiesto, tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sezionale dei Sindaci;
  15.  autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa da soggetti residenti nel territorio della Sezione stessa;
  16.  costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale.

ART. 22 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

ART. 23 

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS restano in carica cinque anni.

2. Gli Organiterritoriali si rinnovano nelle Assemblee Sezionali. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto disposto dal presente Statuto.  

3. I componenti di qualsiasi organo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

ART. 24 

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ – CUMULO DI CARICHE – DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA – SEGRETO DI UFFICIO

1. Il Presidente Nazionale e i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS. 

2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente sia Regionale sia Sezionale.

3. I Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci nel Consiglio Regionale non possono ricoprire alcuna delle cariche che compongono l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale.

4. I componenti dei Collegi dei Sindaci a ogni livello e i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS.

5. Tutte le cariche elettive degli organi di cui all’art. 4 del presente Statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS è chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell’organo amministrativo o direttivo. 

6. I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore sia di strutture dell’UICI sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione dell’organo di appartenenza e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Generale.

7 Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali e i Presidenti Sezionali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati completi consecutivi. Un mandato si intende completo quando il componente lo abbia ricoperto ininterrottamente per un tempo superiore alla metà dei giorni di durata statutaria dell’organo.

8. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica associativa all’interno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto e le relative norme del Regolamento Generale. Analogamente essi si asterranno da atti, comportamenti e giudizi gravemente lesivi dell’immagine o della credibilità dell’UICI.

ART. 25 

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell’ambito degli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS sono disciplinate dal Regolamento Generale nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l’elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.   

3. Per l’elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze al massimo fino al numero dei componenti l’organo da eleggere.

ART. 26 

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

  1. avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e al Consiglio Regionale, che decide in secondo grado;
  2. avverso gli atti del Consiglio Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
  3. avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

ART. 27 

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:

a) dalla Direzione Nazionale;

b) dal Consiglio Nazionale;

c) dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;

d) da almeno dieci congressisti.

2. L’apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’organo.

ART. 28 

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei componenti l’organo.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura. 

4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti rispetto al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ART. 29 

VIGENZA DELLO STATUTO

1. In caso di modifiche alle norme statutarie decise dal Congresso Nazionale, sino al completamento del procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti, resta in vigore a tutti gli effetti il precedente testo dello Statuto.